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Imprese ed associazioni possono dedurre dal reddito dichiarato le sponsorizzazione a favore del GS PREALPINO ASD (in base all’Art. 14 del D.L. n.35 del 14 marzo 2005)

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L’importante è che  crescano  sapendo distinguere

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Il più grande traguardo che desidera un padre per i propri figli,

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Un ringraziamento a tutti gli sponsor del consorzio del GS PREALPINO
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Come trattare fiscalmente le spese di pubblicità, di rappresentanza e di promozione.

Spese di pubblicità

Diversamente dalle spese di rappresentanza e di promozione le spese di pubblicità sono sostenute, a detta della citata RM9204/92, per migliorare l’immagine di un prodotto e normalmente presuppongono un corrispettivo specifico. Il “sinallagma” può essere rappresentato anche solamente da una obbligazione di fare quale ad esempio mettere in particolare risalto uno striscione pubblicitario [RM 148/98]. Le spese di pubblicità e propaganda sono ammortizzate civilisticamente in un periodo massimo di 5 anni e con il consenso del Collegio Sindacale (ove questo sia previsto). Il 2° comma dell’articolo 74 del TUIR prevede che le spese di pubblicità e propaganda possano essere dedotte nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivo ma non oltre il quarto (cinque in tutto). Diversamente da quanto abbiamo visto nella precedente categoria, le spese di pubblicità e promozione afferiscono non l’impresa ma bensì il prodotto e sono rivolte alla “generalità del pubblico”; tali spese sono infatti sostenute per portare a conoscenza uno o più beni prodotti dall’impresa. Rientrano in questa categoria anche le spese di sponsorizzazione ove vi sia uno stretto rapporto di reciprocità tra sponsor e soggetto sponsorizzato [RM 9/204/92]. In questo caso oggetto della sponsorizzazione debbano necessariamente essere i prodotti. Ad esempio una rete di vendita che raccolga fondi per fini umanitari (ad esempio opere di bene verso popolazioni bisognose) cedendo una parte del ricavo sui beni venduti (sconto) potrà dedurre interamente quali spese di pubblicità tutti i costi sostenuti in occasione della manifestazione, compresi i maggiori costi sostenuti per la realizzazione della predetta raccolta fondi. Il principio che sta alla base di questa possibilità è quello secondo il quale tale spesa consente d’incrementare le vendite e quindi di realizzare maggiori ricavi, anche oltre la copertura dei costi. Secondo il citato principio possono essere considerate quali spese di pubblicità e promozione gli oneri sostenuti dall’impresa per organizzare convegni sui prodotti aziendali, spese per sponsorizzazioni sportive legate al prodotto (naturalmente non all’azienda!) e tutte le spese relative alla documentazione accompagnatoria dei prodotti venduti. Tuttavia anche il Ministero delle Finanze sta recentemente abbandonando il criterio incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo in favore delle nuove strategie commerciali legate ad una immagine sempre più “sociale” di una moderna azienda [RM 137/E/2000].

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono liberalità sostenute dall’impresa per migliorare la propria immagine oppure quella dell’attività o dei prodotti dell’impresa medesima. Le spese di rappresentanza sono caratterizzate dall’essere a titolo gratuito o quasi gratuito [RM 148/98]. Come preso in esame anche nella Risoluzione Ministeriale n. 9204/92 non sono direttamente collegate con gli scopi commerciali dell’azienda, e quindi connesse con dei potenziali ricavi, ma piuttosto sono connesse alla immagine di forza economica dell’azienda presso i clienti, i fornitori ed il pubblico in generale. Le spese di rappresentanza sono dedotte nella misura di un terzo in cinque quote costanti la prima nell’esercizio in cui sono sostenute le altre quattro nei successivi. Qualora siano sostenute per l’acquisto di beni di importo unitario non superiore IVA compresa ad Euro 50,00 sono interamente deducibili nell’esercizio. Possono essere considerate spese di rappresentanza tutte quelle spese atte a fornire un’ immagine positiva dell’azienda senza che vi sia uno specifico obbligo in capo al diretto beneficiario delle spesa stessa. Ad esempio la concessione di un immobile ad uso foresteria a potenziali clienti [RM 148/98], i costi per cibo, bevande e prodotti tipici offerti a titolo gratuito durante la manifestazioni fieristiche [RM 30/99] sono da considerare sicuramente spese di rappresentanza, così come le altre spese utili a promuovere attività turistiche locali. Di conseguenza il pranzo offerto ai clienti, le regalie ed altre spese sostenute in occasione delle festività, sono sicuramente, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, rientranti nel novero delle spese di pubblicità; di diverso parere è la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10062/2000, ha respinto queste tesi restrittive dell’Amministrazione Finanziaria, introducendo il principio secondo il quale, ove vi fosse una correlazione tra spesa sostenuta e ricavo atteso, vi sarebbe piena deducibilità. La stessa Corte già con sentenza n. 7803/2000 aveva avuto modo di precisare che potevano rientrare tra le spese di rappresentanza quelle spese di vitto e per altri servizi forniti ai clienti per accorciare i tempi di una complessa trattativa, migliorando il “clima” per il raggiungimento di un accordo di vendita. La Cassazione sostiene ancora, con sentenza n. 13408/2000, che siano da considerarsi spese di pubblicità le spese relative ad un immobile a disposizione del presidente di una società cliente dell’impresa. Sappiamo invece che, secondo il parere dell’Amministrazione Finanziaria, tali spese siano da considerarsi ” di rappresentanza “. Non sono invece spese di rappresentanza le liberalità erogate nei confronti di chi accetti di organizzare, nelle propria abitazione, degli incontri durante i quali avvengono dimostrazione dei prodotti commercializzati da un’impresa, e da tutti i partecipanti che accettino di mettere a disposizione per i successivi incontri le proprie dimore [RM 24/99]. Possiamo continuare l’elencazione delle spese di rappresentanza aggiungendovi ad esempio viaggi o vacanze pagate alla clientela, spese di ospitalità a favore di persone di prestigio, acquisto di opere d’arte di particolare valore, pubblicazioni culturali destinate ai clienti ed in genere le spese sostenute per organizzare convegni d’immagine senza specifico riferimento ai singoli prodotti aziendali. Non vi è dubbio che non siano da considerare spese di rappresentanza i beni complementari omaggiati ai clienti in occasione della vendita del prodotto citato, ancor quando questi non siano prodotti in proprio; scarpa e calzascarpe ne sono un esempio. E’ comunque sempre possibile, ai sensi dell’art. 21 L. 413/1991 e D.M. 195/1997, avvalersi delle norme sul diritto d’interpello ed ottenere cosi un parere qualificante da parte dell’Amministrazione Finanziaria inerente la qualificazione delle spese sostenute dal contribuente. Tale parere sarà vincolante esclusivamente per colui che lo ha richiesto. Per quanto attiene la possibilità di capitalizzare le predette spese di rappresentanza si deve fare riferimento esclusivamente alla possibilità che tali spese sostenute siano funzionali ed essenziali ad un progetto con finalità pluriennali, e che abbiano necessariamente carattere di eccezionalità e di non ricorrenza poiché, quantanche si riferissero a progetti pluriennali, diverrebbero “istituzionalizzate”, e per tanto per il fatto stesso di essere sostenute ripetitivamente acquisterebbero quel carattere di “consuetudinarietà” tale da renderle non capitalizzabili. E’ inoltre possibile imputare i costi sostenuti per lo studio di una brochure al conto economico del periodo durante il quale ci si attende il beneficio della vendita dei prodotti ai quali sono riferite. In generale possiamo quindi riferirci alle spese di rappresentanza come a quella precisa categoria di spese ove manchi una controprestazione specifica in capo al destinatario della spesa medesima, che non avrà nessun obbligo contrattuale, ma sicuramente avrà quello “morale” verso l’impresa che ha sostenuto la spesa della quale ha potuto beneficiare.

GRAZIE

GS PREALPINO aderisce alla campagna salviamo i ciclisti.

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